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COSTITUZIONE, NATURA E SCOPI
Articolo 1 E' costituita per i fini di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997,n. 460, l'associazione denominata "Società Italiana Alimentazione e Sport - Organizzazione non lucrativa di utilità sociali", (o anche più brevemente: S.I.A.S. - Onlus". Essa ha sede in Palermo, piazza San Marino n. 14.
Articolo 2 L'Associazione ha durata illimitata, non deve avere fini di lucro, ha strutture ed organizzazione democratiche.
Articolo 3 L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e svolge la propria attività nei seguenti settori: assistenza sociale e socio-sanitaria; istruzione, formazione e sport dilettantistico. Per l'attuazione di tali attività essa Associazione si propone di: promuovere tutte quelle iniziative atte a divulgare la conoscenza di una corretta alimentazione e di un adeguato stile di vita con particolare riferimento alle attività motorie, sportive dilettantistiche e professionistiche; - creare una rete di collegamento tra professionisti o centri che si occupano di attività fisica, con particolare riferimento a figure professionali operanti nel settore delle attività sportiva, dell'alimentazione e della nutrizione umana; - coordinare tutte quelle iniziative che si rivolgono agli operatori sportivi a tutti i livelli; - favorire la produzione scientifica di lavori e la formulazione di progetti atti a divulgare un corretto stile di vita ed un'adeguata alimentazione nello sport; - promuovere informazione e formazione nell'ambito scolastico pubblico e privato, con lo scopo di coordinare l'attività motoria con un adeguato apporto metabolico. Sempre per l'attuazione delle finalità sopra indicate, l'Associazione tra l'altro potrà: - sostenere e pubblicizzare le attività di organizzazioni ed enti, nazionali ed esteri, che operino per l'applicazione dei principi di cui sopra, e collaborerà con essi; - rappresentare in occasione di manifestazioni pubbliche e private le iniziative proprie e quelle unitariamente prese con altre Associazioni che realizzano le finalità del presente Statuto; - adottare ogni altro metodo che appaia adeguato al raggiungimento del proprio fine e del proprio mandato; - effettuare cessioni di beni e prestazioni di servizi verso pagamento di corrispettivi specifici, ai soci, ai sostenitori, agli assistiti, alle articolazioni territoriali della Società, alle Associazioni che svolgono la medesima attività ed ai loro associati; i proventi derivanti da tali attività saranno da considerare marginali alle attività istituzionali; - curare ed organizzare convegni, corsi di aggiornamento/formazione, oltre a seminari, tavole rotonde ed ogni altra iniziativa didattica, scientifica e divulgativa, diretta a giovani, sportivi, categorie professionali e gruppi sociali, volti a favorire un'adeguata conoscenza delle linee guida per una corretta alimentazione nello sport ed un sano stile di vita; - stipulare convenzioni con lo Stato, le Regioni, gli Enti locali ed altre Amministrazioni Pubbliche e private ai quali potrà richiedere, altresì, agevolazioni o contribuzioni previste dalle normative di favore; compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che si rendessero necessarie ed in particolare acquistare mezzi di trasporto, attrezzature, materiali ed in genere mobili ed immobili, utili all'esecuzione degli scopi sociali. E' vietato svolgere attività diverse da quelle anzi menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie. Per il conseguimento dei propri scopi l'Associazione, in occasione di celebrazioni, ricorrenze e campagne di sensibilizzazione potrà occasionalmente promuovere la raccolta pubblica di fondi anche mediante offerte di beni e servizi di modico valore ai sovventori.
Articolo 4 L'Associazione trae i mezzi economici e finanziari per il raggiungimento degli scopi istituzionali dalle rendite del patrimonio immobiliare e mobiliare, dalle quote di iscrizione e dalle quote annuali degli associati, dalle offerte, contributi o lasciti che potranno ad essa pervenire da soggetti pubblici o privati, nonchè dall'esercizio di iniziative promozionali o da altre forme di entrate. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Gli utili e gli eventuali avanzi di gestione, devono essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Il bilancio o rendiconto annuale deve essere redatto per ogni esercizio (che va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno) e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea di cui al successivo articolo 10 entro il mese di aprile dell'anno successivo. Sono vietate sia la rivalutabilità delle quote che la trasmissibilità delle stesse o del contributo associativo, con la esclusione dei trasferimenti a causa morte. Nell'ipotesi di scioglimento sussiste l'obbligo previsto al successivo articolo 23.
REQUISITI DI APPARTENENZA ALL'ASSOCIAZIONE
Articolo 5 Fermo restando il principio che la disciplina del rapporto associativo e delle modalità associative è rivolto a garantire l'effettività del rapporto stesso, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, sono soci tutte le persone capaci e titolari dei diritti civili possono chiedere di essere iscritti all'Associazione. L'iscrizione avviene su domanda da presentarsi al Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione accetta o respinge le domande con provvedimento motivato. Tutti gli iscritti hanno le stesse facoltà, poteri, diritti ed obblighi.
DISCIPLINA E DOVERI DEGLI ISCRITTI
Articolo 6 Gli iscritti dell'Associazione devono: osservare lo Statuto, i regolamenti e le disposizioni emanate dagli organi dell'Associazione; disimpegnare diligentemente i servizi loro affidati; tenere nei confronti degli iscritti preposti alle cariche sociali un comportamento corretto e di massima collaborazione; collaborare alle iniziative dell'Associazione e partecipare alle riunioni; versare la quota d'iscrizione e la quota annuale di partecipazione. Il diritto di voto spetta a tutti gli associati o partecipanti maggiori d'età per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.
Articolo 7 La qualità di iscritto all'associazione si perde per dimissioni, per decadenza o per esclusione: per dimissioni qualora l'associato presenti al Consiglio di Amministrazione, in forma scritta, la propria dichiarazione di recesso; per decadenza ove venga a mancare uno dei requisiti di appartenenza all'Associazione Inoltre l'iscritto perde la sua qualità di associato qualora, nonostante il richiamo, persista nella violazione dei doveri fondamentali previsti dal presente statuto oppure rimanga moroso per oltre un biennio nel pagamento delle quote sociali. Per esclusione nei casi che rendano incompatibile, per qualunque grave ragione, l'appartenenza dell'iscritto all'Associazione. La perdita della qualità di socio implica contemporaneamente la perdita di ogni diritto sul patrimonio sociale. I provvedimenti di decadenza e di esclusione sono proposti motivatamente dal Presidente del Consiglio di Amministrazione all'assemblea. Della proposta di decadenza o di esclusione deve essere data comunicazione scritta all'interessato, per raccomandata, da parte del Consiglio di Amministrazione, con invito a presentare entro quindici giorni le proprie deduzioni che, unitamente a quelle del Consiglio di Amministrazione, saranno rese note all'assemblea.
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Articolo 8 Sono organi dell'associazione: l'Assemblea; Il Consiglio di Amministrazione; Il Presidente ed il Vice Presidente Il Collegio dei Revisori; quest'ultimo organo solo ed in quanto sarà ritenuto necessario dall'assemblea.
Articolo 9 L'assemblea è composta da tutti gli associati iscritti all'Associazione ed è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in mancanza di questo, dal componente del Consiglio di Amministrazione più anziano di età.
Articolo 10 L'assemblea si riunisce in via ordinaria ogni anno, entro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo. L'assemblea ordinaria si riunisce, inoltre, ogni quattro anni per l'elezione delle cariche sociali. L'assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con lettera personale e raccomandata da inviare al domicilio degli iscritti almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza in prima ed in seconda convocazione e gli argomenti da trattare. La seconda convocazione potrà essere fatta anche per lo stesso giorno della prima, purchè almeno un'ora dopo. I verbali dell'assemblea devono essere sottoscritti dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal Segretario e sono inseriti nell'apposito registro.
Articolo 11 L'assemblea si riunisce in via straordinaria in qualunque periodo e specificatamente: quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un decimo degli associati; quando ne faccia richiesta il Collegio dei Revisori dei conti per gravi e motivate ragioni; quando il Consiglio di Amministrazione ne ravvisi la necessità. Articolo 12 L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. In caso di impedimento a partecipare all'assemblea, ogni associato potrà farsi rappresentare, conferendogli delega scritta, da altro associato il quale, oltre al proprio voto, non potrà essere portatore di più di tre deleghe.
Articolo 13 L'assemblea delibera validamente con la metà più uno dei voti espressi dai presenti su qualunque argomento posto all'ordine del giorno. Gli astenuti non si computano fra i votanti.
Articolo 14 L'assemblea ha il compito di: deliberare l'approvazione del bilancio consuntivo corredato dalla relazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione sull'attività dell'Associazione svolta nell'anno precedente e dalla relazione del Collegio dei Revisori sull'andamento economico finanziario; deliberare l'approvazione del bilancio preventivo; esaminare le questioni di carattere generale e di indirizzo programmatico presentate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di concerto con il Consiglio stesso, adottando ove necessario, le relative deliberazioni; elegge i componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori; delibera sulle modifiche del presente Statuto proposte dal Consiglio di Amministrazione; assumere i provvedimenti di decadenza e di esclusione degli associati ai sensi dell'art. 7.
Articolo 15 Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di governo dell'Associazione e delibera su tutte le materie non riservate specificatamente all'assemblea. In particolare: provvede all'amministrazione dell'Associazione ivi compreso l'acquisto e la vendita o la permuta di beni immobili e mobili; provvede, al suo interno, all'elezione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, del Vice Presidente e del Segretario; assume i provvedimenti disciplinari di sua competenza; valuta annualmente il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea; delibera sull'ammissione di nuovi soci; determina l'ammontare della quota associativa annuale che ogni associato deve versare entro il mese di dicembre per il funzionamento dell'associazione; svolge ogni altra funzione ed esercita qualunque altro potere che il presente statuto non attribuisca specificatamente ad altri organi dell'Associazione.
Articolo 16 Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri stabilito dall'assemblea nella riunione assembleare durante la quale, ogni quattro anni, si procede ad eleggere i suoi componenti.
Articolo 17 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma una volta ogni tre mesi, nonchè ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario, oppure ove sia presentata domanda al Presidente da parte di almeno un terzo dei componenti il Consiglio. L'invito dell'adunanza è comunicato dal Presidente e dovrà contenere il luogo, il giorno, l'ora e gli argomenti posti all'ordine del giorno e dovrà essere inviato almeno cinque giorni prima della data fissata. Il Consiglio delibera validamente in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. In seconda convocazione, da indire almeno un'ora dopo la prima, con almeno la presenza di un terzo dei componenti l'organo.
Articolo 18 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, che è anche Presidente dell'Associazione, è eletto dal Consiglio nella sua prima riunione convocata dopo l'elezione. E' il capo dell'Associazione ne dirige e ne sorveglia le varie attività e ne ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma. In particolare il Presidente: vigila per la tutela delle ragioni degli interessi e delle prerogative dell'Associazione e veglia sull'osservanza dello statuto e dei regolamenti; indice le riunioni del Consiglio e convoca l'assemblea assumendone in entrambi i casi la presidenza; attua le deliberazioni del Consiglio.
Articolo 19 Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio nella prima riunione convocata dopo le elezioni. Coadiuva indipendentemente dalle sue specifiche funzioni, il Presidente e lo sostituisce, anche legalmente, in caso di sua assenza o impedimento. Inoltre opera quei settori e svolge quei particolari compiti che il Consiglio riterrà opportuno affidargli.
Articolo 20 Tutti gli incarichi degli organi sociali durano quattro anni e i componenti gli organi sociali sono rieleggibili. Ove in un organo si verifichi la mancanza di un componente succede il primo dei non eletti e, se l'elezione del membro cessato non è avvenuta su lista, la nomina del nuovo membro è fatta nella prima riunione successiva dell'organo demandato alla sua nomina. I nuovi componenti inseriti a copertura delle vacanze restano in carica per la stessa durata del componente sostituito e non subentrano automaticamente in incarichi specifici a lui affidati. I componenti dell'organo dell'Associazione, che per tre riunioni consecutive, risultino assenti senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti dall'incarico e quindi sostituiti.
Articolo 21 Il Collegio dei Revisori, ove ritenuto necessario dall'assemblea, è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea tra gli associati secondo le modalità del presente Statuto. Essi dovranno essere in possesso di adeguati titoli professionali. I membri supplenti intervengono alle sedute in caso di assenza o impedimento dei membri effettivi. Il Collegio, dopo l'elezione, si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario. Il Collegio si riunisce almeno trimestralmente per la verifica dei conti ed il relativo verbale viene firmato da tutti i presenti. I membri del Collegio possono essere invitati alle riunioni del Consiglio ma senza diritto di voto. Il Collegio delibera validamente con la presenza di tre componenti, fra cui il Presidente.
Articolo 22 Tutte le cariche sono gratuite
Articolo 23 L'Associazione potrà essere sciolta se si verificano circostanze eccezionali di assoluta impossibilità del suo funzionamento o rimanga un numero di associati tale da non potere svolgere, anche in parte l'attività sociale. La delibera di scioglimento è presa dall'assemblea straordinaria da convocarsi a tale esclusivo scopo dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. Per la delibera di scioglimento occorre l'osservanza di tutte le modalità di convocazione, di presenza di associati e della speciale maggioranza di cui all'articolo 21, terzo comma del c.c. (tre quarti degli associati presenti all'assemblea). Con la delibera di scioglimento l'assemblea nomina da uno a tre liquidatori preferibilmente da scegliersi fra coloro che sono stati iscritti all'associazione.
Articolo 24 Il patrimonio dell'Associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, deve essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 25 Per le materie non contemplate nel presente Statuto si osservano le norme del Decreto Legislativo 460/97 e successive aggiunte e varianti e del Codice Civile.
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